Tutela dei consumatori: le dieci regole del “New Deal” europeo

Mauro Antonelli
8 Maggio 2018
Condividi su
ecommerce_UETutela dei consumatori, l’Unione Europea rafforza la protezione nei confronti di utenti e imprese. Dopo alcuni casi che hanno scosso il settore, come lo scandalo “Dieselgate”, o gli interventi messi a segno dalla Commissione Junker nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, come la fine delle tariffe di roaming, arriva un “New Deal”. Un nuovo corso intrapreso dalla Commissione con sede a Bruxelles che vuole così aggiungere un ulteriore fattore protettivo alla legislazione europea, che è già tra le più rigorose al mondo per i diritti dei consumatori. Si tratta di proposte di aggiornamento di quattro direttive della Commissione che saranno discusse in sede di Parlamento e di Consiglio europeo. Ecco quindi le dieci “regole d’oro” introdotte nell’aprile 2018.

1. Più trasparenza nei mercati on line 

Il web, si sa, è ormai la nuova vetrina dove sempre più persone effettuano acquisti rischiando spesso di incappare in truffe o raggiri. Secondo l’Ue, quindi, i consumatori dovranno essere chiaramente informati se stanno acquistando da un professionista o da un privato, in modo da sapere se godono di diritti che li proteggono in caso di problemi.

2. Più trasparenza sui risultati delle ricerche nel web

In caso di ricerche on line, i consumatori saranno chiaramente informati se il risultato ottenuto è stato sponsorizzato da un professionista. Inoltre, le piattaforme on line dovranno informare i consumatori sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati.

3. Nuovi diritti per i servizi digitali gratuiti

Così come accade per il diritto di recesso in caso di pagamento di servizi digitali (i consumatori beneficiano di determinati diritti di informazione e dispongono di 14 giorni per annullare il contratto), anche per i servizi digitali gratuiti, per i quali cioè i consumatori forniscono dati personali senza pagare in denaro, si potrà annullare la sottoscrizione. È il caso tipico dei servizi di archiviazione su cloud, social media o posta elettronica.

4. Estensione delle azioni giudiziarie collettive in tutti i Paesi membri

Così come già avviene in alcuni Stati membri dell’Ue, con il “New Deal” sarà possibile in tutti i Paesi dell’Unione Europea per un soggetto riconosciuto, come un’organizzazione dei consumatori, presentare ricorso per conto di un gruppo di consumatori lesi da pratiche commerciali illecite, chiedendo il risarcimento o la riparazione.

5. Le differenze con le class action americane

Il modello di protezione di consumatori previsto dal “New Deal” dell’Ue si differenzia rispetto alle class action di tipo statunitense. Nei Paesi dell’Ue, infatti, le azioni rappresentative infatti non potranno essere proposte dagli studi legali, ma solo da soggetti che non hanno scopo di lucro e soddisfano criteri rigorosi di ammissibilità, sotto il controllo di un’autorità pubblica. Il nuovo sistema garantirà che i consumatori europei possano avvalersi appieno dei loro diritti e ottenere un risarcimento.

6. Protezione più efficace per le pratiche commerciali sleali

In caso di pratiche commerciali aggressive o ingannevoli, il “New Deal” garantirà che in tutti gli Stati membri – dove attualmente la situazione può discostarsi di molto – i consumatori abbiano lo stesso diritto di chiedere una riparazione individuale (ad esempio, risarcimento o risoluzione del contratto).

7. Via libera a sanzioni più efficaci

Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive: nella proposta della Commissione europea, le potranno imporre in modo più coordinato le autorità nazionali a tutela dei consumatori. Per le violazioni diffuse che colpiscono consumatori in più Stati membri, la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del volume d’affari annuo del professionista nel rispettivo Stato membro. Fermo restando che gli Stati membri sono liberi di introdurre sanzioni massime più elevate. Questo perché attualmente i regimi sanzionatori delle autorità europee non sono talmente efficaci da avere un effetto dissuasivo, in particolare sulle imprese che operano a livello transfrontaliero e su larga scala.

8. Contrasto alle differenze di qualità nei prodotti di consumo

Le autorità nazionali possono contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nella commercializzazione in vari Paesi dell’Ue di prodotti apparentemente identici ma che in realtà presentano una composizione o caratteristiche notevolmente diverse. È quanto si impegna a fare la Commissione aggiornando la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

9. Vantaggi a favore delle imprese

A vantaggio della categoria delle imprese verranno eliminati gli oneri inutili, anche abolendo gli obblighi a loro carico riguardo al diritto di recesso del consumatore. Ad esempio, i consumatori non saranno più autorizzati a restituire i prodotti che hanno già usato – anziché limitarsi a provarli – e i professionisti non dovranno più rimborsare i consumatori prima di aver effettivamente ricevuto le merci restituite.

10. Maggiore flessibilità per i professionisti

La comunicazione tra professionisti e consumatori diventa più smart, consentendo loro di utilizzare anche moduli web o chat anziché la posta elettronica, purché i consumatori possano tenere traccia delle comunicazioni con il professionista. Autore: Rocco Bellantone
Data: 8 maggio 2018
Condividi su: