Sono tante le fake news che circolano sul Coronavirus e sull’epidemia in corso. Nella scorsa newsletter i nostri esperti hanno affrontato il tema dal punto di vista sanitario, ora cercheremo di fare chiarezza rispetto ai diritti dei consumatori che hanno programmato un viaggio in Cina.
Intanto è bene precisare che la situazione è in continua evoluzione. Per avere un quadro aggiornato, quindi, è meglio visitare il sito www.viaggiaresicuri.it (attenti, deve essere .it) e leggere gli ultimi avvisi dell’Unità di crisi della Farnesina. Il suggerimento è di seguire tutti i “consigli“, evitando sottovalutazioni. Infatti, forse per non creare allarmismo, le avvertenze non hanno mai carattere perentorio. Non troverete mai scritto: è vietato severamente andare in Cina. Considerate che, nell’avviso del 31 gennaio, l’ultimo pubblicato nel momento in cui vi scriviamo, è scritto: “si raccomanda di evitare tutti i viaggi nella provincia dell’Hubei“. Per il resto della Cina, invece, “si consiglia di posticipare viaggi non necessari nel resto del Paese“, e questo sebbene casi di infezione coinvolgano anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, Shanghai e il Guangdong.
Il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus una emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.
Il Governo italiano, sempre il 30 gennaio, ha disposto la sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il provvedimento si applica anche a Taiwan. La Farnesina, tuttavia, per informazioni sul proprio volo, raccomanda, prima di recarsi in aeroporto, di contattare direttamente la compagnia aerea o l’agenzia viaggi di riferimento.
Prima di farlo, però, e questo è invece un consiglio dell’Unione Nazionale Consumatori, è bene sapere esattamente i vostri diritti.
Per quanto riguarda i voli aerei, si applica il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che è la normativa principale di riferimento in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Vale sia per i voli di linea che non di linea (di linea, charter, low cost), se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera):
- a) in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.
- b) in caso di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, situazione che poteva verificarsi prima del 30 gennaio, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, di dover procedere per le vie legali.
- a) Art. 41, comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare“.
- b) Art. 41, comma 6: “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi“.
- a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano piu’ di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto“.
Autore: Mauro Antonelli Data: 4 febbraio 2020




