Dual quality, approvate più tutele per i consumatori

Sonia Galardo
20 Marzo 2023
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Sai cos’è il “dual quality”? Si tratta di un fenomeno di cui si sente spesso parlare, ma di cui in realtà si sa ben poco. Recependo la Direttiva UE 2019/2161, c.d. “Direttiva Omnibus”, sulle vendite e il commercio elettronico, il Codice del consumo ha introdotto importanti novità a protezione degli utenti, anche legate proprio al dual quality. Vediamo di che si tratta.

Cos’è il dual quality

Con dual quality, si intende la proposta di prodotti con uguale marca e packaging, tanto da sembrare assolutamente identici, ma di diversa qualità. In particolare, si parla di dual quality riferendosi alla promozione di un bene in uno Stato membro dell’UE come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, seppur abbia composizione e/o caratteristiche significativamente diverse.

Va da sé che la pratica commerciale si configura come sleale, a meno che la differenza non sia giustificata da fattori legittimi e oggettivi.

Il caso del dual quality alimentare

Un caso particolare riguarda il dual quality alimentare. Pensiamo ad alimenti che vengono spacciati uguali ad altri, ma che magari hanno una quantità di pesce o carne inferiori o nei quali vengono utilizzati edulcoranti artificiali rispetto ai naturali.

Riconoscere una pratica scorretta in questo settore non è però semplice. I gruppi alimentari, infatti, non sono obbligati a proporre prodotti identici al 100% nei differenti mercati europei. Ci sono alcune variabili che devono essere considerate, come la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o i gusti dei consumatori di uno specifico Paese.

Dunque, l’AGCM, per considerare ingannevole e sanzionare la pratica del venditore, dovrà verificare analizzare caso per caso e verificare che l’annuncio, l’etichetta o altri elementi, inducano il consumatore ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso.

Le sanzioni

La direttiva Omnibus prevede che il regime sanzionatorio venga modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

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Articolo realizzato nell’ambito del progetto Save&safe – save planet, safe people,  finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 72, comma 1 del d.lgs 117/2017 s.m.i. – Avviso 2/2020

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