Sciopero del trasporto aereo: quali diritti per i passeggeri?

Massimiliano Dona
19 Luglio 2023
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Sono moltissime le richieste di aiuto ricevute dallo sportello di Consumatori.it in conseguenza dello sciopero del trasporto aereo. Tra voli cancellati e ritardi aerei ad andarci di mezzo sono soprattutto i consumatori. Ecco perché è utile ricordare i nostri diritti in caso di sciopero nel trasporto aereo, vediamoli insieme.

L’obbligo di assistenza ai passeggeri in caso di sciopero del trasporto aereo

Per cominciare, è bene sapere che, durante gli scioperi, vi sono le fasce orarie di tutela, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.

In caso di cancellazione in conseguenza di uno sciopero, poi, la prima cosa da sapere è che le tutele sono diverse in base ai soggetti che scioperano.

Ma andiamo con ordine: spetta comunque l’assistenza a tutti i passeggeri, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo sia cancellato.

Di cosa si tratta? E’ l’obbligo per la compagnia aerea di fornire gratuitamente ai consumatori pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, persino una eventuale sistemazione in albergo nel caso in cui sia necessario, con trasferimento dall’aeroporto all’eventuale luogo di sistemazione e viceversa. A ciò si aggiungono due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 ed è sempre dovuto. Quindi le compagnie che non vi provvederanno violeranno la normativa e saranno passibili di sanzione da parte dell’Enac.

I nostri diritti in caso di cancellazione del volo

Gli esperti di Consumatori.it ricordano, inoltre, che in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:

  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
  • rinvio dell’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Insomma, la compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare secondo le sue esigenze di spostamento!

Le diverse tutele a seconda dello sciopero

Non è tutto: al viaggiatore spetta anche (in aggiunta) una “compensazione pecuniaria”. Tuttavia, come anticipato, se la cancellazione è dovuta a uno sciopero le tutele si differenziano, a seconda che lo sciopero sia attuato dal personale della compagnia aerea o invece da altri soggetti, come ad esempio il personale di terra, controllori di volo o addetti al servizio bagagli.

Sulle cancellazioni da sciopero, infatti, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea chiarendo che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo.

Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale, motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione, non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. Ne consegue che, in caso di cancellazione o ritardo dovuto da uno sciopero del personale della compagnia, ai passeggeri dovrà essere corrisposta anche la compensazione (nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta).

Al contrario, per i disservizi causati per lo sciopero di personale non appartenente alla compagnia aerea, non spetterà al turista nessuna compensazione, ma solo assistenza e riprotezione.

Il risarcimento dei danni supplementari

Le stesse considerazioni valgono per il risarcimento dei danni supplementari, previsto dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004 che sono dovuti solo nel caso di sciopero indetto da personale della compagnia.

Si tratta delle spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di proposta con orario irragionevole, i passeggeri per raggiungere il luogo di destinazione fossero costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, siano stati costretti a pagare autonomamente le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Ovviamente, ricordiamo che tutte queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere, devono essere documentate e rimborsate.

Cosa fare in caso di cancellazione del volo (o ritardo) da sciopero

In caso di cancellazione (o ritardi) da sciopero del trasporto aereo, è allora importante inviare al più presto una formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute. Inoltre, è necessario prestare la massima attenzione perché sicuramente le compagnie cercheranno di fare confusione sul motivo del disservizio causato dallo sciopero scaricando su altri la responsabilità.

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