Truffa dell’IBAN sbagliato, per ABF la banca doveva accorgersene

Massimiliano Dona
16 Giugno 2025
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Settembre 2021. Una clinica privata riceve via email una fattura da oltre 6.000 euro da parte di un suo fornitore abituale. La mail è scritta in modo credibile, il documento sembra autentico, ma c’è un dettaglio invisibile a occhio nudo: l’IBAN è stato sostituito

Dietro c’è una truffa informatica, la classica Business email compromise: qualcuno ha intercettato le comunicazioni tra cliente e fornitore, ha modificato la fattura e l’ha rimandata. Il bonifico parte… ma i soldi finiscono nelle mani sbagliate. 

Solo giorni dopo, con l’arrivo dei solleciti del vero fornitore, la clinica scopre l’inganno. Troppo tardi. 

Il denaro è sparito e la truffa è compiuta. Ma la clinica non si arrende e si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario

Una banche esegue, l’altra doveva controllare 

Nel ricorso la clinica contesta la responsabilità a due intermediari

  • la propria banca, che ha eseguito il bonifico all’IBAN indicato nella fattura truffaldina
  • la banca del truffatore, che per coincidenza è anche la banca del vero fornitore. 

La clinica sottolinea che entrambi i soggetti (il fornitore vero e quello “falso”) avevano conti correnti presso lo stesso istituto, e che quindi la banca avrebbe potuto – e dovuto – accorgersi dell’anomalia. Come? Confrontando il nominativo del beneficiario indicato con quello effettivamente associato all’IBAN. 

Le banche si difendono invocando il principio dell’“identificativo unico” previsto dal d.lgs. 11/2010: se il cliente fornisce un IBAN, basta quello per eseguire il pagamento. Nessun controllo ulteriore è previsto dalla legge. 

L’ABF non si ferma al “minimo sindacale” 

Il Collegio di Roma dell’ABF, nella decisione del 25 marzo 2025, riconosce l’illegittimità della condotta dell’intermediario del beneficiario.

E qui sta la novità: l’ABF non punta la sua attenzione sulla banca della clinica, ma su quella del truffatore: seppur l’art. 24 del d. lgs n. 11/2010 potrebbe operare anche nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario, tuttavia il Collegio rammenta il principio secondo il quale il regime speciale di esenzione di responsabilità retrocede rispetto al regime generale di responsabilità contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c., allorché in base alle circostanze del caso concreto risulti, tra l’altro, che l’intermediario ha eseguito il pagamento essendo consapevole della divergenza tra il numero di IBAN e il nominativo del beneficiario indicati (arg. Corte di Cassazione, 25 giugno 2024, n. 17415).  

In tali fattispecie, ferma l’irripetibilità del pagamento effettuato dall’intermediario all’erroneo beneficiario, può esservi infatti spazio per invocare una responsabilità del prestatore del servizio di pagamento di natura risarcitoria, allorché si dimostri la sua specifica negligenza nell’eseguire il bonifico al numero di IBAN indicato nell’ordine di pagamento, avendo preventivamente rilevato che il beneficiario non coincide con quello segnalato nel medesimo ordine di pagamento.  

Al principio può essere attribuita una portata applicativa più ampia per ricomprendere non solo le ipotesi in cui sia fornita la prova della piena consapevolezza da parte dell’intermediario della divergenza tra il numero di IBAN e il nominativo del beneficiario indicati nell’ordine di bonifico, ma anche quelle nelle quali l’intermediario avrebbe potuto agevolmente accorgersi della discordanza, ciò anche in applicazione del principio di correttezza e buona fede negoziale, che configura un dovere di protezione degli interessi della controparte se ciò può avvenire senza un significativo sacrificio di quelli propri sottesi al negozio.  

Nel caso di specie, sembra assumere rilievo sotto questo profilo il fatto che presso la banca di destinazione erano radicati i conti correnti sia del soggetto che avrebbe dovuto correttamente ricevere il pagamento, sia di quello che lo ha ricevuto indebitamente. Secondo l’ABF, dunque, l’anomalia relativa alla discrepanza tra il numero di IBAN e il nominativo del beneficiario indicati era agevolmente rilevabile senza dover compiere sforzi operativi particolarmente gravosi. Il che consente di configurare una violazione dei principi generali di diligenza professionale applicabili all’intermediario (ex art. 1176, comma 2, e 1218 c.c.) e quindi una responsabilità̀ di questa banca per i fatti accaduti. 

Il ragionamento è chiaro e interessante anche per il mondo imprenditoriale: quando una banca ha a che fare con due soggetti noti (cliente A e cliente B), e riceve un bonifico destinato a uno ma con IBAN dell’altro, deve accorgersene. Non servono indagini approfondite, né sforzi straordinari: basta la diligenza professionale ordinaria. E in questo caso, secondo l’ABF, sarebbe stato facile notare che c’era una discrepanza tra nome e IBAN. 

Il principio giuridico è quello della responsabilità contrattuale in base agli articoli 1176 e 1218 del Codice Civile, che impongono all’intermediario di agire con correttezza, lealtà e attenzione verso il cliente, soprattutto quando i controlli possono avvenire “senza un significativo sacrificio operativo”. 

L’ABF ha riconosciuto un risarcimento equitativo di 3.000 euro, a fronte dei 6.412 persi. La clinica ha commesso un errore iniziale inserendo l’IBAN sbagliato, è vero. Ma la banca aveva gli strumenti per evitare il peggio e non li ha usati. E questo conta. 

Perché questa storia parla anche a te, azienda o professionista 

Le frodi digitali colpiscono sempre più spesso il mondo produttivo. Basta un clic, una mail ben fatta, un attimo di distrazione… ed è un attimo perdere migliaia di euro. 

Ma non tutto è perduto. Le banche non sono “intoccabili”, e se ci sono gli estremi, è possibile contestare la truffa anche alla banca di destinazione. 

Questa decisione lo dimostra: non basta eseguire un ordine alla cieca. Le banche devono prendersi cura dei propri clienti, anche quando l’errore iniziale è stato commesso da loro. 

Siamo a disposizione delle aziende vittima di truffe 

Se anche la tua azienda è incappata in una truffa informatica, o ha subito una perdita a causa di un’operazione bancaria dubbia, non rassegnarti. 

Contatta lo Sportello Banche di UNC, dedicato anche alle partite IVA, per ricevere supporto legale, consulenze e assistenza per avviare un reclamo o un ricorso all’ABF. 

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