L’esperto risponde su… conversazione telefonica

Redazione UNC
17 Gennaio 2018
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Sono rimasto sorpreso nel sapere che è lecito registrare una conversazione telefonica. Ma posso anche farla sentire ad altri o pubblicarla? Se è legale registrare una telefonata, non lo è invece la pubblicazione del suo contenuto. Non si può quindi far ascoltare l’audio a una platea di uditori (ad esempio nel corso di una riunione di condominio), non si può pubblicare il file su internet o su un social network (a meno che si distorca il suono in modo da non far risalire all’autore della dichiarazione e vengano oscurati eventuali altri nomi citati nella conversazione). La legge vieta infatti solo la diffusione della conversazione  salvo ci sia il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato (e non solo di uno). Resta chiaramente lecito far sentire il contenuto della registrazione telefonica a un giudice, a un carabiniere, a un poliziotto e a qualsiasi altra autorità preposta alla tutela dei diritti del cittadino. Ad esempio, è possibile fa ascoltare il file nel corso di un procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro; in una causa di separazione o divorzio per dimostrare, ad esempio, l’altrui confessione di tradimento; o in un giudizio per il recupero di un credito, per provare l’ammissione del debitore. Scopri tutte le nostre FAQ Fonte: https://www.privacyitalia.eu/ Data: 17 gennaio 2018
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