GARANTE PRIVACY: sanzione a Wind Tre per il Telemarketing

Redazione UNC
28 Febbraio 2025
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Ottima notizia, ma è una goccia nel mare. Il Parlamento deve modificare la legge

Roma, 28 febbraio 2025 – “Ottima notizia. Bene che vi sia una nuova sanzione. Il problema è che una goccia nel mare. Per questo urge che i 6 disegni di legge depositati alla Camera contro il telemarketing selvaggio siano unificati in modo bipartisan in un unico testo, così che si torni al sistema dell’opt in e che siano rafforzate le misure di contrasto al CLI spoofing” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la multa che il Garante della Privacy ha comminato a Wind Tre, oltre 347mila euro, per trattamento illecito di dati personali a fini promozionali e per la mancata adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire la privacy dei clienti all’interno delle aree riservate del sito di Wind Tre. 

“Occorre poi rafforzare quanto ora previsto in quei testi, togliendo valore ai contratti fatti al telefono fino a che non vengono sottoscritti e rinviati firmati, considerando sempre aggressiva la pratica di telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni, anche se si tratta di una singola chiamata, obbligando i call center a usare la numerazione riconoscibile indicata dall’Autorità delle comunicazioni, ossia lo 0844” conclude Dona.

Il provvedimento Garante della privacy giunge al termine di un’istruttoria avviata a seguito di diverse segnalazioni di utenti che lamentavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate e del reclamo di un cliente che riferiva di aver visualizzato, nella propria area riservata, i dati personali di un altro cliente.

Secondo il Garante, Wind Tre, per le attività di telemarketing, si era avvalsa di alcuni partner commerciali che utilizzavano liste di contatti raccolti illecitamente. Infatti, in molti casi, le liste erano state formate da soggetti extra-UE senza adeguate garanzie, i consensi non erano adeguatamente dimostrati e i tempi di conservazione troppo estesi o addirittura non indicati.

Inoltre, erano inadeguate le misure tecnico-organizzative relative al sistema di registrazione all’area riservata dei clienti ed era mancatala la notifica all’Autorità dell’avvenuta violazione dei dati personali del cliente.

Nel determinare l’ammontare della sanzione, il Garante ha tenuto conto della piena collaborazione offerta dalla società, delle categorie di dati interessati dalle violazioni (dati comuni) e del livello avanzato di misure di implementazione tecnico-organizzative e di sicurezza che la società aveva iniziato a modificare prima dell’istruttoria in vista dell’adesione al Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling.

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