Canone Rai: altre regole

Redazione UNC
3 Agosto 2016
Condividi su
Di seguito altre regole sul canone e la definizione di apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive come modificato dalla nuova Nota del ministero dello Sviluppo Economico del 20-04-2016 (nota n. 9668). La precedente Nota era del 22 febbraio 2012  1) Si riporta il testo integrale della nuova Nota del ministero dello Sviluppo Economico del 20-04-2016 sulla definizione di apparecchio televisivo e, di conseguenza, soggetto al pagamento del canone Rai:Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare“. Da questa nuova nota, quindi, nonostante le evidenti lacune (non si specifica se la vecchia nota del 2012 viene abrogata, non si elencano tutte le apparecchiature riportate nello specchietto della nota del 2012 ecc ecc) possiamo dedurre:
  • Computer. Chi possiede un “normale” computer, ossia  un computer senza sintonizzatore, con il quale si possono vedere i programmi televisivi, ma solo da internet, non deve pagare il canone Rai. Se, invece, si ha un computer che può ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare (oggi esistono chiavette USB che hanno il sintonizzatore),  allora il canone va pagato.
  • Tv come monitor. Chi usa la tv solo come monitor, deve comunque pagare il canone. Chi possiede un televisore che usa solo come monitor, ad esempio per vedere vecchie videocassette, oppure non lo usa affatto, deve ugualmente pagare il canone.
  • Vecchi tv analogici. Chi possiede un vecchio tv analogico, senza avere il decoder per ricevere il segnale digitale terrestre o per ricevere il segnale della parabola satellitare, non deve pagare il canone. Quindi, se si usa come monitor un vecchio televisore analogico, il canone non va pagato, se non si ha anche il decoder.
  • Radio. Non si deve più pagare il canone. Su questo punto, quindi, non vale più la nota Mise del 2012 secondo la quale erano soggetti al canone: i ricevitori radio fissi, i ricevitori radio portatili, i ricevitori radio per mezzi mobili, i lettori Mp3 con radio FM integrata.
 2) Proprietario o inquilino. Chi vive in una casa in affitto, in un appartamento ammobiliato, deve pagare il canone anche se la tv non è di sua proprietà. A pagare, infatti, non è il proprietario della casa o della tv, ma chi ha il possesso della tv, quindi, il conduttore, ossia l’inquilino  (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246). E’ sempre stato così.   TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai. ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.  
Condividi su: