Luce e gas: che fare dopo le condanne Antitrust?

Marco Vignola
22 Novembre 2023
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Anche tu hai accettato modifiche contrattuali del prezzo di luce e gas condizionato dal comportamento del tuo operatore? E’ una vicenda nata proprio dalle denunce della nostra Unione Nazionale Consumatori che aveva sollevato il problema e qualche giorno fa l’Autorità Antitrust ci ha dato ragione. Resta il tema dei rimborsi, su cui cerchiamo di fare chiarezza in questo articolo.

Partiamo dalla multa dell’Antitrust: il Garante ha sanzionato per oltre 15 milioni complessivi Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia per aver adottato pratiche commerciali aggressive condizionando i consumatori ad accettare rialzi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con il blocco dei prezzi deciso dal Governo Draghi con l’articolo 3 del cosiddetto Decreto Aiuti bis, ossia del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, poi convertito dalla Legge n. 142 del 21-09-2022. Vediamo nel dettaglio quali sono i diritti dei consumatori e cosa si può fare adesso,

Modifiche contrattuali, quando sono legali

I prezzi di luce e gas sono cominciati a salire a partire da giugno 2021. Chi nel mercato libero aveva sottoscritto un contratto a prezzi fissi aveva fatto un ottimo affare. Purtroppo, però, a partire da gennaio 2022 molti di questi clienti hanno cominciato a ricevere  lettere con richieste di modifiche contrattuali. E’ legale farlo? Purtroppo sì. A differenza di quanto vogliono raccontarci negli spot, che con l’offerta fissa possiamo stare tranquilli e spaparanzati sul divano senza più preoccupazioni per un anno o due, il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” deliberato da Arera, l’Autorità di luce e gas, prevede all’art. 13 che se nel contratto di fornitura “è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali”, cosa sempre prevista, allora, se c’è un “giustificato motivo”, come è il rialzo dei prezzi all’ingrosso, il venditore può aumentarvi i prezzi. Ha il solo obbligo di darne comunicazione in forma scritta al cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, “considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore”. Una beffa per chi aveva sottoscritto un contratto a prezzo bloccato.

La comunicazione non è dovuta nel caso la variazione dei corrispettivi derivi dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico dei corrispettivi non determinati dal venditore, ad esempio se aumentano le imposte. In questo caso il cliente finale deve essere informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Cosa cambio con il Dl Aiuti Bis

A un certo punto il Governo Draghi decide di intervenire e vara il Dl Aiuti bis, ossia il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entrato in vigore il 10/08/2022, che stoppa queste variazioni per i clienti del mercato libero. Nel testo attuale, ll’art. 3 prevede: “fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni  eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di  energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche’ sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso alla controparte”. Questo articolo non si applicava  “alle  clausole  contrattuali  che  consentono all’impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”. Inoltre, fino al 30 giugno 2023 erano inefficaci  i preavvisi comunicati per quelle finalità prima del 10 agosto 2022, salvo  che  le  modifiche contrattuali si fossero gia’ perfezionate. Ma quando si perfezionavano? Considerando il Codice di condotta commerciale sopra riportato, ossia i 3 mesi e la decorrenza dei termini, voleva dire che le modifiche del prezzo non valevano per chi aveva ricevuto una lettera dopo il 1° maggio 2022, purché non spedita prima del 20 aprile 2022, come abbiamo per primi sostenuto e poi denunciato all’Antitrust.

Cosa ha deciso ora l’Antitrust?

L’Antitrust comincia ad avviare istruttorie e provvedimenti cautelari fin dall’ottobre del 2022, coinvolgendo complessivamente 11 società. Seguono ricorsi al Tar da parte delle società. Ora arrivano 6 condanne per Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia.

Secondo l’Autorità le sei società hanno adottato pratiche commerciali aggressive condizionando i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione normativa derivante dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bis. Infatti, in un contesto caratterizzato da gravi criticità nel settore energetico con significativi aumenti dei costi per i consumatori finali, questa norma aveva vietato aumenti unilaterali dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023. Invece, le società hanno inviato agli utenti lettere con le quali inducevano ad accettare modifiche dei prezzi nel periodo citato, con conseguenti significativi incrementi delle bollette per i loro clienti.

Di seguito le accuse dell’Antitrust per ognuna delle società:

  • Enel ed Eni “hanno modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base delle clausole contrattuali che consentono alle stesse società di decidere a propria discrezione se e quando modificare le tariffe, una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta. Così, i clienti – anche diversi anni dopo la scadenza dell’offerta economica – si sono visti recapitare lettere con cui Enel ed Eni aumentavano i prezzi in assenza di una scadenza nota al consumatore finale“.
  • Acea e Dolomiti “hanno ritenuto che le comunicazioni di modifica unilaterale dei prezzi, inviate prima dell’entrata in vigore del divieto, si sarebbero perfezionate dopo 10 giorni dall’invio delle stesse senza rispettare il preavviso di 90 giorni. Queste società hanno quindi aumentato i prezzi prima della scadenza corretta e, nel caso di Acea, anche con modifiche unilaterali in violazione della norma“.
  • Iberdrola “da maggio a ottobre 2022 ha inviato comunicazioni con cui minacciava la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di mancata accettazione di un nuovo contratto di fornitura con condizioni economiche peggiorative. Anche questa condotta era volta ad aggirare l’articolo 3 del decreto, facendo pressione sui consumatori ad accettare la modifica unilaterale per aumentare i prezzi“.
  • Edison “ha applicato l’incremento dei prezzi prima della scadenza delle tariffe prevista dal contratto. Visto che la società ha ristorato i propri clienti e dato il numero marginale di consumatori coinvolti, è stato irrogato il minimo edittale di 5.000 euro“.

Cosa può fare ora il consumatore?

Una premessa doverosa. E’ evidente che se il cliente ha avuto un aumento illegittimo delle bollette ha anche diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal venditore o a un eventuale indennizzo per violazione della Carta dei servizi. La vicenda, però, non si è conclusa con queste condanne. Alcune società hanno già annunciato ricorso al Tar. Bisognerà poi attendere i pronunciamenti del Consiglio di Stato per poter decretare in via definitiva l’illegittimità di quanto fatto dalle 6 società.

Fino ad allora è inutile intraprendere azioni legali, tipo class action. E’ molto più serio e logico procedere per gradi, ad esempio cercando, come intende fare l’Unione Nazionale Consumatori, una mediazione con le sei società, per ottenere quei ristori che ad esempio Edison sembra aver già liquidato ai consumatori.

Chi deve inoltrare reclamo?

Una cosa però è utile fare subito: INOLTRARE FORMALE RECLAMO. Non vi costa niente, potete farlo scaricando gratuitamente IL NOSTRO MODULO. Il reclamo, mandato anche a noi per conoscenza, serve sia per fare pressioni alle società condannate, sia per rafforzare la nostra forza contrattuale nella trattativa che intendiamo intraprendere con quelle società per far valere i vostri diritti, sia per metterle in mora, sia per costringerle a darvi una risposta ufficiale rispetto alle vostre giuste pretese, passo indispensabile per qualunque azione futura si voglia poi intraprendere.

Lo devono inoltrare i clienti del mercato libero di queste 6 società, sia della luce che del gas, a condizione di rientrare nelle casistiche descritte dall’Antitrust al punto 3, ossia che nel periodo tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2023 hanno subìto quelle pratiche commerciali ritenute scorrette dall’Antitrust, quei torti sopra descritti, chiedendo la restituzione di quanto da loro indebitamente percepito, ossia il ricalcolo delle bollette secondo le vecchie condizioni economiche, da quando è scattata la modifica unilaterale che ha aumentato i prezzi di luce e gas ritenuti scorretti dall’Antitrust fino al 30 giugno 2023.

Come si inoltra il reclamo?

Il reclamo deve essere fatto per iscritto e va inviato non alla sede legale della società ma al recapito appositamente indicato dal venditore in bolletta per i reclami.

Gli indirizzi sono:

Enel Energia: [email protected]

Eni Plenitude: [email protected]

Acea Energia: Reclami, informazioni e segnalazioni | Acea Energia

Iberdrola Clienti Italia: [email protected]

Dolomiti Energia: [email protected]

Edison Energia: [email protected]

Il reclamo da noi predisposto deve essere da voi completato aggiungendo i seguenti dati obbligatori:

  • i dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o e-mail, anche non Pec);
  • il servizio (elettrico, del gas o entrambi) al quale il reclamo è riferito;
  • il codice cliente
  • il codice identificativo del punto fisico di consegna dell’energia elettrica (POD) o del gas naturale (PDR), che si trovano indicati sulle bollette.
  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • Il PDR, acronimo di Punto di Riconsegna, è un codice composto da 14 numeri che identifica univocamente l’utenza del gas. Il numero PDR corrisponde alla posizione fisica del contatore del gas, ovvero il luogo geografico in cui il gas viene consegnato dal fornitore al cliente finale. . Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

Il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a:

  • 25 € se la risposta arriva entro 80 giorni
  • 50 € se arriva tra gli 80 e i 120 giorni
  • 75 € se arriva dopo più di 120 giorni.

Come si può fare se il fornitore non ha risposto o se non si è soddisfatti della risposta al reclamo?

Se la risposta è insoddisfacente o non pervenuta dopo 40 giorni dall’invio del reclamo, ricontattateci attraverso il nostro sportello Luce e gas. A quel punto, a seconda di quanto nel frattempo accadrà, potremo meglio suggerirvi su come procedere, ad esempio contattando le Autorità di regolazione.

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