MEF studia modifiche sugli assegni trasferibili

Redazione UNC
20 Marzo 2018
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Il Ministero dell’Economia (Mef) sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio che colpisce gli assegni privi della clausola di non trasferibilità (come previsto dalla normativa antiriciclaggio) recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione. Lo annuncia lo stesso Mef, ricordando che dal 4 luglio scorso l’uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità è sanziona-bile da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un mas-simo di 250.000 euro. È stato però verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Da qui la decisione di accogliere un parere parlamentare in materia e studiare una possibile soluzione. A fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l’oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionato-rio. Da oltre 10 anni, con l’entrata in vi-gore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. L’attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011 (dl 201/2011). Nonostante ciò, risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro. Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”. Se l’importo è inferiore a 1.000 euro, l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola. L’UNC, che ha sollevato il problema, attende con impazienza le modifiche.
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