Prodotti difettosi: le novità sulla garanzia

Redazione UNC
11 Gennaio 2022
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Prodotti difettosi o non funzionanti, consegna di beni con caratteristiche diverse da quelle previste nel contratto o indicate in pubblicità, beni da assemblare con pezzi mancanti: come difendersi? A partire dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore il decreto legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies). Si tratta dell’attuazione della direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022. Esploriamo insieme i punti salienti della nuova legge sulla vendita di beni ai consumatori e cosa fare in caso di prodotti difettosi.

L’ambito di applicazione del decreto sui prodotti difettosi

Prima di iniziare con i consigli pratici sono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione delle norme che, a partire dal 2022, si amplia notevolmente, garantendo al consumatore una difesa su più fronti. Gli articoli del Codice del Consumo, così come modificati saranno applicabili, infatti, non solo ai contratti di vendita, ma anche ad altri contratti a tal fine equiparati (permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre), indipendentemente dal fatto che la stipulazione del contratto avvenga fisicamente nei negozi, a distanza oppure online. Per “bene oggetto di vendita” si intende qualunque tipo di bene, compresi acqua, gas, energia elettrica in un volume o in una quantità determinata, beni mobili materiali anche da assemblare, animali vivi e infine anche beni usati. Ma la novità più significativa riguarda l’estensione della garanzia ai contenuti digitali o servizi digitali incorporati o interconnessi con beni oggetto del contratto di vendita.

Quando un prodotto è difettoso? I requisiti di conformità

Quando parliamo di “garanzie” siamo soliti riferirci a un prodotto “difettoso”, ma la normativa parla di “non conformità”. Ecco allora che il primo passo consiste nel verificare se sussistono i requisiti individuati dalla legge per considerare un bene conforme al contratto. Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, infatti, il consumatore può attivare le garanzie. Dal punto di vista soggettivo il bene deve:
  • corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali ed essere funzionale, compatibile ed interoperabile;
  • essere idoneo ad ogni utilizzo particolare che è stato voluto dal consumatore, comunicato al venditore non oltre il momento della conclusione del contratto di vendita, e accettato dal venditore;
  • completo nel senso che va fornito insieme a tutti gli accessori e alle istruzioni;
  • aggiornato secondo quanto previsto dal contratto di vendita. Tale requisito è importante soprattutto per i beni che contengono elementi digitali (es. frigoriferi smart o orologi intelligenti). Per questi tipi di beni (e questa è un’importante novità) è necessario che il venditore informi il consumatore della possibilità di effettuare aggiornamenti gratuiti periodici, che devono essere forniti entro un lasso di tempo ragionevole tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e della natura del contratto.
Dal punto di vista oggettivo il bene deve:
  • essere idoneo agli scopi per i quali si usano beni dello stesso tipo;
  • essere corrispondente alla descrizione del campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore prima della conclusione del contratto;
  • essere consegnato insieme agli accessori, compresi imballaggio e istruzioni per l’installazione.
  • essere della quantità e qualità previste nel contratto o nelle dichiarazioni pubbliche che sono rese dal venditore o dal produttore, soprattutto nella pubblicità o nell’etichetta.

Gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore

A proposito di dichiarazioni pubbliche la nuova normativa ha previsto degli obblighi rafforzati per il venditore. Il venditore è sempre vincolato a ciò che dichiara pubblicamente ossia rivolgendosi ad un numero di persone indeterminato e ampio, salvo il caso in cui dimostri che non conosceva la dichiarazione o non avrebbe potuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza, o che la dichiarazione è stata corretta prima della conclusione del contratto usando le stesse modalità con cui è stata resa, o ancora che la dichiarazione non ha comunque influenzato il consumatore nell’acquisto del bene. Se un bene non soddisfa i requisiti previsti dalla legge il venditore deve specificamente informare il consumatore delle caratteristiche particolari del bene e, solo se il consumatore le accetta espressamente e separatamente, allora il venditore è esente da responsabilità. Non è più sufficiente per il venditore affermare che il consumatore avrebbe potuto conoscere le difformità usando l’ordinaria diligenza.

La responsabilità del venditore in caso di prodotti difettosi

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni dalla consegna. Queste regole si applicano anche ai contratti che hanno a oggetto beni contenenti elementi o servizi digitali: nel caso in cui tali contratti di fornitura siano continuativi, però, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità che si verifica o si manifesta durante tutto il periodo di fornitura, anche superiore ai due anni. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, ma nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità e il termine di prescrizione ad un periodo di tempo diverso, comunque non inferiore ad un anno. Un’importante novità ha riguardato l’eliminazione del termine decadenziale di due mesi dalla scoperta del vizio, periodo entro il quale il consumatore avrebbe dovuto denunciare il difetto di conformità, ma anche l’ampiamento (da 6 mesi a un anno)  del periodo nel quale il difetto si presume già esistente al momento della consegna (in pratica si verifica un’inversione dell’onere della prova e dovrà essere eventualmente il venditore a dimostrare il contrario, ovverosia che il vizio non era originario ma è stato provocato dal consumatore). Qualora poi il difetto di conformità dovesse derivare dalla condotta di un’altra persona diversa dal venditore finale che è parte della catena contrattuale distributiva, il consumatore potrà rivolgersi comunque al venditore. Sarà poi quest’ultimo ad agire eventualmente in regresso nei confronti delle persone effettivamente responsabili nella catena commerciale.

I rimedi

Accertata la difformità e la responsabilità del venditore, cosa può fare il consumatore? In caso di prodotti difettosi, il consumatore ha diritto:
  • alla sostituzione o alla riparazione del bene. La scelta è libera e alternativa purché il rimedio preferito non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. La riparazione o la sostituzione devono avvenire senza spese per il consumatore, entro un congruo lasso di tempo e senza arrecare notevoli inconvenienti
  • alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Questi rimedi cosiddetti “secondari” possono essere attivati solo nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione del bene (o si sia rifiutato); persista il difetto di conformità nonostante l’intervento del venditore; il difetto sia grave; oppure il venditore non possa procedere entro un periodo di tempo ragionevole o senza inconvenienti per il consumatore. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore, che è inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto avere in base al contratto. La risoluzione viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore e può riguardare anche solo una parte dei beni consegnati. Il consumatore deve restituire il bene al venditore a spese di quest’ultimo e il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo pagato per il bene. Se il danno è di lieve entità si esclude il rimedio della risoluzione del contratto e l’onere della prova è in capo al venditore.
Si ricorda che, in caso di difetto di conformità, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai relativi obblighi, così come previsto dal Codice Civile. Questi rimedi a disposizione del consumatore si estendono anche ai casi in cui il bene venduto non possa essere utilizzato o il suo uso è parzialmente limitato a causa della violazione di diritti dei terzi di proprietà intellettuale. È infatti il venditore ad essere responsabile per aver messo a disposizione della clientela beni su cui altri soggetti esercitano dei diritti, che sono incompatibili con i diritti dei futuri acquirenti.

La garanzia convenzionale

La nuova legge ha previsto degli obblighi più severi per il venditore o il produttore che offrono una garanzia convenzionale ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella legale. Infatti se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia sono meno vantaggiose di quelle che sono state promesse in pubblicità, la garanzia vincola il venditore secondo le modalità pubblicizzate. Questo però non accade se la pubblicità è stata adeguatamente modificata prima della conclusione del contratto. In questo modo il consumatore è tutelato da eventuali effetti sorpresa. La dichiarazione di garanzia convenzionale deve essere fornita al consumatore non oltre il momento della consegna della merce, su supporto durevole e redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella dichiarazione si deve specificare che il consumatore ha sempre a disposizione per legge e (a titolo gratuito) i rimedi previsti dalla garanzia legale che non può essere mai pregiudicata. Inoltre deve essere indicato il nome e indirizzo del garante; la procedura da seguire per far valere la garanzia; i beni cui si applica e le relative condizioni. È importante ricordare che il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela, ma sarebbe nullo ogni patto contrario volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti al consumatore; oppure ogni clausola contrattuale che applichi una legislazione straniera più sfavorevole al consumatore. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Reclami e assistenza per prodotti difettosi

Ogni anno UNC riceve numerosi reclami riguardanti i prodotti difettosi. Se hai problemi con le garanzie rivolgiti ai nostri esperti attraverso lo sportello Prodotti difettosi. Autore: Livia Conti Data: 11 gennaio 2022
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