Reclamo N° 133687
Angelo pasquale
23 Dicembre 2018
Spett. Le Associazione,
Vi scrivo in qualità di consumatore, ma anche di Avvocato.
Ma veniamo subito al sodo.
Premesso che, in questo caso il diretto interessato è mio Marito, Angelo Pasquale Liuzzi, il quale è stato titolare per la linea telefonica fissa di un abbonamento con Vodafone, in particolare il piano “Super Fibra Plus”.
Se non che, con l’approvazione della Legge 4 dicembre 2017, n.172, tutti gli operatori telefonici, Vodafone compresa, hanno provveduto ad informare i propri Clienti dell’aumento che ci sarebbe stato dell’8,6% su base mensile per modifica alle condizioni contrattuali, salvo la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal contratto o passare ad altro operatore senza penali entro 30 giorni dalla ricezione della bolletta indicante tale comunicazione, pervenuta il 13 marzo 2018 con la bolletta telefonica del 7 marzo 2018.
In data del 21 marzo 2018 il Sig. Liuzzi provvedeva ad esercitare, nei termini, il diritto di recesso per modifica delle condizioni contrattuali e contestuale passaggio ad altro operatore, ai sensi del D. Lgs.1agosto 2003, n.259, e successive modifiche ex art.70, comma IV e altresì richiedendo come comportarsi per la restituzione sia della Vodafone Station che della web Pocket, con relativa SIM dati. Non ricevendo alcun riscontro, ha provveduto personalmente, con ritiro presso il domicilio al ritiro delle apparecchiature sopra meglio indicate.
Con grande stupore, oramai non più nella disponibilità delle apparecchiature e tantomeno nella possibilità di poterne fruire che si è visto recapitare tre bollette dell’importo di €8,00 ciascuna, per un importo complessivo di €24,00 tutte con la voce “AddContributo Att Recesso CONS”.
A questo punto ho formalizzato a Vodafone in data del 26/11/2018 una email PEC inviata il 27/11/2018, contestando le somme ingiustamente addebitate, in Sig.Liuzzi, ha esercitato il diritto di recesso così come sopra indicato, precisando che il consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore, di conseguenze clausole contrattuali difformi sono considerate nulle. Pertanto l’utente, non deve versare alcuna penale, comunque denominata, per cui non può essere addebitato alcun costo per attività di cessazione del servizio.
Vodafone provvedeva a riscontrare a mezzo PEC in data del 05/12/2018 indicandomi che “Gentile Avvocato,
in riferimento alla Sua comunicazione del 27 novembre 2018 La informiamo che, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e delle Condizioni Generali di Contratto e nel rispetto di quanto da Lei comunicato il 21 marzo 2018 la disattivazione dell'utenza è avvenuta in esenzione delle penali di disattivazione.
Premesso quanto sopra, Le confermiamo che rimangono a suo carico 30 rate da 4,00€ (iva inclusa) per un totale di 120€ (iva inclusa) come da comunicazione che ha ricevuto in Fattura AI04499944 del 07 marzo 2018, rimane infatti a Suo carico il contributo di attivazione a rate che continuerà a pagare, con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento che ha scelto.
Confermandoci a Sua disposizione per qualsiasi necessità, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Servizio Clienti Vodafone”
A questo punto in data del 10/12/2018 riscontravo nuovamente le loro richieste, precisando le motivazioni già indicate nel mio precedente scritto.
Ed invero, precisando quanto già indicato con la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 519/15/CONS richiamata dalla Delibera n.39/18/CONS in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 25 marzo e 5 aprile 2018, al rispetto degli artt. 70 e 71 D.Lgs.n.259 del 1agosto 2003 e art.1, del D.L.n.7 del 31 gennaio 2007, convertito in L.n.40 del 2 aprile 2007 ha evidenziato diversi profili di criticità con riferimento alla normativa summenzionata, in tema di completezza delle informative rese da Vodafone agli utenti e diritto di recesso a fronte di modifiche contrattuali. I canali informativi utilizzati non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente.
In relazione all’esercizio del diritto di recesso garantito in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, l’art. 70, comma 4, del Codice prevede che esso avvenga “senza penali e costi di disattivazione”. Sul punto le comunicazioni di Vodafone relative alle conseguenze risultano fuorvianti, in particolare le informazioni rese in caso di presenza di pagamenti rateali. Se, da un lato, nella comunicazione sul sito si specifica che “i clienti che decidono di recedere e hanno un’offerta che include telefono, tablet, Mobile Wi-Fi o prevede un contributo di attivazione a rate continueranno a pagare le eventuali rate residue con lo stesso metodo di pagamento che hanno scelto”, dall’altro, nelle informative rese non si rinviene chiaramente alcun riferimento qualora l’utente provvede alla restituzione delle apparecchiature di cui ha fruito e di cui non mantiene il possesso.
Eppure la questione non è di poco conto per l’utente, considerato che solo nel caso in cui le rate siano conseguenti all’acquisto di un telefono o di un tablet l’utente è tenuto a continuare a pagarle. Sono da escludere, invece, le rate legate al pagamento di eventuali canoni connessi all’utilizzo di un modem o di altri apparecchi forniti dall’operatore per la fruizione dei servizi erogati, di sconti promozionali o di costi di attivazione.
In caso contrario, infatti, si avrebbe una illegittima compressione del diritto di recesso e si addosserebbero in capo all’utente i costi conseguenti a una scelta determinata unicamente dalla modifica unilaterale decisa dall’operatore.
Nel caso de quo il Sig. Liuzzi ha esercitato una facoltà a lui concessa derivante dalla variazione delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore, da parte di Vodafone, provvedendo alla restituzione dei dispositivi come meglio sopra descritti e per la quale nessun costo può essere addebitato, anche con riferimento al costo di attivazione.
Pertanto, allo stato attuale, nessun contributo di attivazione, può essere richiesto al Sig. Liuzzi, così come da Vodafone indicato con missiva del 5 dicembre u.s., pari ad €4,00 per trenta (30) rate, per la somma complessiva di €120,00 e tanto meno nessun importo deve essere corrisposto.
Nel corso di questo scambio di comunicazioni, tra l’altro sopraggiungeva una quarta fattura di Vodafone, la quale oltre ad indicare un importo diverso e maggiore rispetto alle precedenti, pari ad €10,44contestavo altresì il periodo temporale indicato: dal 03 novembre 2018 al 16 novembre 2018 poichè inferiore alla durata minima prevista per legge.
La Voce di costo inerente tali somme “AddContributo Att Recesso CONS” era denominata sino alla fattura precedente al recesso come “Contributi per Attivazione Rete Fissa”.
In conclusione, reiteravo le precedenti richieste, di annullare le quattro fatture pervenute per un importo complessivo pari ad €34,44 a seguito dell’esercizio del diritto del recesso, oltre che il rilascio di una liberatoria, in quanto tutte le precedenti bollette risultano pagate.
In data del 20 dicembre u.s. ricevevo una proposta transattiva al fine di risolvere bonariamente la segnalazione relativa alla questione in oggetto, ovvero:
Gentile Avvocato,
con la presente desideriamo darLe puntuale riscontro in merito alla Sua segnalazione del 10.12.2018.
Nel merito, Le confermiamo quanto già comunicatoLe con la nostra precedente del 05.12.2018 che qui s'intende integralmente riportata.
Le ribadiamo che la comunicazione relativa alle modifiche contrattuali è stata inviata da Vodafone nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Le precisiamo inoltre che L’addebito chiamato “'Costo attivazione Offerte Casa” risulta essere un contributo di attivazione, in ogni caso dovuto. Vodafone fornisce infatti ai clienti la possibilità di scegliere se pagare l’importo in unica soluzione a inizio contratto o se rateizzarlo mensilmente.
Non essendo un canone di abbonamento di un servizio, in caso di cessazione del rapporto prima della fine del periodo di rateizzazione, al cliente vengono addebitate le rate non ancora pagate per l’attivazione di cui ha usufruito pienamente.
Tanto è previsto dalle Condizioni Generali di Contratto – Modifiche ed altre vicende del contratto art. 19 (Recesso e risoluzione del Cliente):
“… qualora Vodafone offra al Cliente la possibilita’ di pagare il contributo di attivazione con dilazione di pagamento, il Cliente che receda anticipatamente dal contratto sara’ tenuto a corrispondere a Vodafone, in un’unica soluzione, anche la quota parte del contributo di attivazione non ancora corrisposta, oltre al contributo per la disattivazione ed all’eventuale importo forfettario a copertura degli sconti e/o delle promozioni speciali fruite dal cliente.”.
Nel caso del Suo assistito, avendo esercitato il diritto di recesso per modifiche contrattuali, l'importo del contributo di attivazione non ancora corrisposto viene addebitato anziché in un’ unica soluzione, con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento che ha scelto.
Nello stesso modo, era previsto che le rate restanti del dispositivo Mobile Wi-Fi che il cliente non era tenuto a restituire, continuassero ad essere addebitate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento che aveva scelto, tuttavia nella fattura numero AI08397200 del 08 maggio 2018, sono state addebitate in una unica soluzione per l'importo di€ 25,42+iva (30,01 iva inclusa).
Cio' premesso, in un'ottica di attenzione al cliente, Le comunichiamo la nostra disponibilità ad una definizione bonaria della controversia nei seguenti termini:
Accredito di € 30,00 (trenta/00) iva inclusa in riferimento alle rate del dispositivo mobile Wi -Fi mediante bonifico bancario, salvo tempi tecnici e contabili per l’espletamento, su codice IBAN intestato al signor Liuzzi che Le chiediamo di indicare in calce alla presente.
Rimangono invece a carico del Suo assistito le fatture n. AI21322057, AI12334058, AI16308681, AI20322833 e le successive fatture che saranno emesse relative alle rate del costo di attivazione Offerta Casa ancora da saldare.
Restiamo pertanto in attesa di ricevere la presente firmata per accettazione dal Signor Liuzzi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento al numero di fax 0241240173.
La stessa non deve essere modificata per ritenere la proposta valida.
Con l’accettazione e l’esecuzione della presente, le parti riconoscono reciprocamente di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo l’una dall’altra in merito alla vicenda, con espressa rinuncia ad ogni azione, anche legale.
Si ribadisce che la presente proposta non costituisce riconoscimento alcuno sia del fatto storico che della fondatezza delle pretese rivendicate e che deve intendersi revocata e priva di effetti se non perverrà accettazione scritta della stessa entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento.
Alla luce di quanto sopra indicato, ritengo che, la pretesa di Vodafone non sia dovuta, così come prevede la Delibera dell’Autorità e poi non ritengo giusta la proposta transattiva che se da un lato propone un rimborso al Cliente, dall’altro gli chiede il pagamento di tutte le fatture, comprese quelle inviate, e di quelle che verranno successivamente inoltrate, sino al raggiungimento dell’importo di €120,00. Ritengo che, quando si fa un’ipotesi transattiva si debba parlare di cifre chiare ed espresse.
Chiedo lumi a Voi, che affrontate quotidianamente questioni di questo genere e vedete violare i diritti dei consumatori…
Nel ringraziarVi per l’attenzione dedicatami, porgo
Cordiali Saluti a Auguri di serene festività.
Avv. Isabella Gentile.
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