ANTITRUST: vittoria su prescrizione di luce gas contro Eni e Enel

Redazione UNC
20 Gennaio 2021
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Antitrust sanziona Eni e Enel per 12,5 mln di euro per aver rigettato prescrizione biennale delle bollette. Ora consumatori devono riavere i soldi. Roma, 20 gennaio 2021 – “Finalmente si chiude una lunga battaglia che abbiamo condotto sulla prescrizione. Una nostra vittoria e una vittoria per tutti i consumatori” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, l’associazione che ha segnalato le società all’Antitrust ottenendo la sanzione per Eni, Enel e Sen per 12,5 milioni complessivi, avendo accertato l’Authority l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas. “Una conferma delle nostre tesi. Ogni scusa era buona per non concederla, scaricando la responsabilità sull’utente finale, spesso supportati anche dai distributori locali. Ora che la prescrizione si applica senza se e senza ma, grazie all’ultima modifica introdotta con la Legge di Bilancio del 2020, il problema è stato in gran parte risolto” prosegue Dona. “Ma i consumatori ora devono riavere i soldi maltolti e, soprattutto, poter bloccare i pagamenti in corso. Ci sono famiglie, infatti, che stanno ancora pagando la rateizzazione per via di bollette pluriennali. Ora servono anche le condanne dei distributori. Insomma, la guerra non è ancora finita” conclude Dona. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), infatti, non solo quando l’Antitrust aveva aperto il procedimento il consumatore che aveva presentato reclamo sul conguaglio aveva diritto alla sospensione del pagamento finché non fosse stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore, ma ora che la verifica dell’Antitrust si è conclusa con una condanna, è “diritto dell’utente … ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio“. Contattateci, quindi, per far valere questo vostro diritto scrivendo al nostro Sportello Energia. L’Antitrust ha accertato l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori. La legge all’epoca vigente (art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205), infatti, escludeva la prescrizione “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilita’ accertata dell’utente”. Poi la L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato questo comma 5, quindi ora, dal 1° gennaio 2020, questa scusa per non far scattare la prescrizione, per la quale comunque ora c’è stata la condanna dell’Antitrust, non vale più. Le società, invece, addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore. Inoltre, durante il procedimento è emerso che Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale addebitavano immediatamente gli importi fatturati soggetti a prescrizione agli utenti che avevano scelto come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria/postale o l’uso della carta di credito, talvolta ignorando l’istanza di prescrizione sollevata dagli utenti oppure comunicando loro il relativo rigetto soltanto in seguito. Considerando la gravità della pratica commerciale scorretta attuata dalle due società, l’Autorità ha sanzionato Enel Energia per 4 milioni di euro e Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, mentre ha irrogato a Eni gas e luce una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale, a causa del maggior numero di istanze di prescrizione rigettate in proporzione alle istanze presentate dai consumatori e della recidiva in tema di condotte scorrette relative alla prescrizione.
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