Giveaway: il concorso a premi 2.0

Redazione UNC
31 Gennaio 2022
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Capita spesso navigando sui siti di e-commerce o scorrendo un social network di incappare in concorsi a premi promossi da un brand o da un influencer: quale è stata la prima reazione? Avete avuto la sensazione di potervi fidare e ne siete rimasti catturati oppure non vi siete soffermati neppure un secondo certi del fatto che “non è tutto oro quello che luccica? Non esiste una risposta giusta, però per avere le idee più chiare è bene scoprire quali sono le regole per queste promozioni che, sul digitale, prendono il nome di “giveaway”: ne hai mai sentito parlare?

Cosa si intende con il termine Giveaway

Letteralmente il termine giveaway significa “dare via” o “regalare” e si riferisce all’attività con la quale le aziende offrono agli utenti di siti di e-commerce o di pagine di social network la possibilità di partecipare ad un concorso a premi (e ottenere gratuitamente prodotti in cambio di semplici azioni quali, a titolo esemplificativo, cominciare a seguire la pagina social che promuove il giveaway, mettere like ad un post, taggare i propri amici nei commenti e via dicendo). Si tratta dunque almeno in teoria di un meccanismo cosiddetto “win win”, nel quale entrambe le parti traggono benefici: da una parte gli utenti hanno la possibilità di ricevere un omaggio dall’altra l’azienda gode di un immediato ritorno di immagine, con la possibilità di promuovere i propri prodotti ad un’ampia platea di consumatori, di aumentare l’engagement sulle pagine dei social network e di moltiplicare i followers raggiungendo un pubblico sempre più esteso con il minimo sforzo. Il giveaway rappresenta una strategia di marketing a tutti gli effetti, ma attenzione perché nel nostro Paese lanciare un concorso a premi online potrebbe sembrare un’operazione molto semplice da realizzare, ma si deve tener conto di una normativa di riferimento è particolarmente stringente. Allora scopriamo insieme quando un giveaway può considerarsi lecito e quali sono i rischi che ne possono derivare?

Disciplina dei concorsi a premi e Giveaway

In Italia i giveaway non sono disciplinati da una normativa ad hoc, ma sono equiparati ai concorsi a premi che sono regolati, insieme a tutte le altre manifestazioni a premio, dal d.P.R. n. 430/2001. Per comprendere meglio come si fa a organizzare un giveaway si deve fare riferimento anche alle FAQ (domande frequenti) pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e periodicamente aggiornate.
  • Cominciamo a dire che sono escluse dalla suddetta disciplina i concorsi per la produzione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, industriali; i concorsi che prevedono l‘assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori; i concorsi che garantiscono sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi o buoni da utilizzare su una spesa successiva; i concorsi che hanno ad oggetto beni di minimo valore (inferiori ad 1 euro) e infatti tutti i concorsi che prevedono premi a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico, sociale o benefico.
Ai sensi del d.P.R. 430/2001, quindi, un’azienda che vuole bandire un concorso a premi (o un giveaway) è tenuta a rispettare una serie di obblighi. Conoscere la procedura da seguire non è utile solo per il promotore del concorso che vuole evitare una multa salata, ma è una mossa saggia anche per i consumatori che vogliono evitare eventuali truffe. Il primo segreto per non cadere in spiacevoli raggiri è quello di conoscere e informarsi su quali caratteristiche deve avere un giveaway per essere considerato a regola d’arte. Per promuovere un Giveaway valido, quindi, l’azienda deve:
  • comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico la data di inizio del concorso almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua pubblicazione. In caso di modifiche del regolamento è necessaria un’ulteriore comunicazione al Ministero;
  • allegare il regolamento di concorso nel quale indicare i soggetti promotori, la durata, l’ambito territoriale, la modalità di svolgimento, il valore dei premi messi in palio, il termine della consegna e i dati della Onlus alla quale devolvere i premi non riscattati dai vincitori;
  • versare al MISE una cauzione di importo pari al valore del montepremi (sarà svincolata solo al termine del concorso, assegnati i premi, inviato il verbale di chiusura al Ministero e a condizione che non siano state commesse violazioni nella consegna dei premi).
  • svolgere tutti gli adempimenti richiesti dinanzi ad un notaio o ad un funzionario della Camera di Commercio che rediga i relativi verbali;
  • essere iscritta nel Registro delle imprese (i promotori non possono essere persone fisiche).

I termini dei concorsi e i premi

Secondo la normativa, il concorso può avere una durata massima di 1 anno che decorre dal giorno dal quale viene fatta pubblicità dell’iniziativa. Inoltre l’azienda deve consegnare i premi messi in palio entro sei mesi dall’individuazione dei vincitori. L’assegnazione dei premi può essere effettuata secondo diversi criteri: a sorte; con un congegno o una macchina; secondo l’abilità dei concorrenti ad esprimere giudizi o pronostici, a rispondere a quesiti, ad eseguire lavori, ad adempiere nel minor tempo possibile ad una condizione e via dicendo. Tra i premi non possono essere ricompresi denaro, titoli di prestito pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario, fondi comuni di investimento e polizze di assicurazione sulla vita. Si ricorda che la partecipazione al concorso a premio è gratuita, quindi se sono previste spese di spedizione o telefoniche a carico del partecipante devono essere chiaramente indicate nel regolamento.

I controlli sui concorsi a premio

Per quanto riguarda controlli e sanzioni, il MISE verifica periodicamente a campione il corretto svolgimento dei concorsi a premi secondo una precisa procedura. Tuttavia è importante sottolineare che anche i soggetti interessati, quindi consumatori e utenti, possono segnalare ogni eventuale violazione. Ecco quindi un motivo in più per conoscere le regole salienti della disciplina vigente. Le sanzioni variano a seconda della violazione riscontrata (concorso a premio vietato, mancata preventiva comunicazione, svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento). Generalmente partono da una somma di 1.000 euro fino ad arrivare a 500.000 euro per lotterie più consistenti che violano le regole dei Monopoli di Stato. Può essere altresì inflitta come sanzione accessoria la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su uno dei mezzi di informazione individuato dal Ministero e a spese del promotore.

I Giveaway sui social network: Facebook e Instagram

I Giveaway possono essere promossi sul sito web o blog del promotore, oppure, come spesso accade, sui social network. Per questo tipo di attività però le aziende, oltre alla decrescita normativa, devono rispettare anche le condizioni d’uso previste dalle singole piattaforme social. I canali maggiormente utilizzati per i concorsi a premi online sono Facebook e Instagram. È utile quindi passare rapidamente in rassegna alcune delle condizioni d’uso previste dai social in modo da evitare qualche “fake Giveaway”. Per organizzare un Giveaway su Facebook, ad esempio, i promotori:
  • non possono chiedere agli utenti di condividere il concorso sulla propria pagina personale né di taggare un amico. Eventualmente può trattarsi di un’azione spontanea dell’utente ma non deve essere mai imposta;
  • le promozioni su Facebook devono obbligatoriamente includere due dichiarazioni, una nella quale si manleva Facebook da qualsiasi responsabilità e un’altra che precisa che la promozione non è in alcun modo associata a Facebook. In caso di violazione della policy interna, Facebook può sospendere o cancellare l’account;
  • nel caso di operazioni ad estrazione serve la perizia di un esperto che accerti l’idoneità del software a svolgere tale modalità di attribuzione del premio;
  • il promotore deve assicurare, attraverso la realizzazione di un server mirror (server specchio) localizzato in Italia di conservare in Italia tutti i dati personali degli utenti e le informazioni digitali relative al concorso a premi. In questo modo si assicura il rispetto della normativa italiana sulla privacy sia ai fini della partecipazione al concorso che della profilazione.
Per quanto riguarda Instagram le regole sono pressoché le stesse. È utile però precisare che qualora il Giveaway sia promosso dall’ influencer, questi per organizzare validamente un giveaway dovrebbe essere iscritto nel Registro delle imprese e non solo essere titolare di una partita I.V.A. Diverso il caso in cui l’influencer sia solo un “testimonial” del giveaway organizzato da un’impresa e qui  non sono richieste particolari formalità salvo il dovere delle celebrity di dichiarare che sta facendo advertising (dovrà utilizzare l’hashtag #AD nei suoi post)

Le truffe con i giveaway e come difendersi

Il giveaway è uno strumento sempre più diffuso per stimolare gli acquisti e fortificare la brand awareness, ovverosia la conoscenza che il pubblico di consumatori ha del marchio o dei prodotti aziendali, e quindi non essendo uno strumento di marketing non possiamo demonizzarlo. Tuttavia recentemente riceviamo un crescente numero di segnalazioni riguardanti concorsi “fake” nei quali di chiede al consumatore di attivarsi, ma poi l’utente non riesce a ottenere il premio promesso. Accanto a questa situazione si sono sviluppate vere e proprie truffe che consistono nel “simulare” un giveaway con l’obiettivo di richiedere somme ai consumatori – ad esempio a titolo di spedizione del prodotto. Ovviamente si tratta di pratiche scorrette realizzate da organizzazioni criminali. Ecco perché è bene conoscere le regole dei concorsi a premi dei giveaway così da capire subito se il promotore è un’azienda onesta che rispetta la normativa vigente! I NOSTRI SPORTELLI SONO A DISPOSIZIONE PER RACCOGLIERE EVENTUALI SEGNALAZIONI Autore: Livia Conti Data: 31 gennaio 2022
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