Ho sentito di una recente sentenza che ha ampliato le possibilità di rimborso per i buoni fruttiferi postali. E’ davvero così?
Sì, l’Arbitro Bancario Finanziario ha accolto un altro ricorso proposto da una risparmiatrice contro Poste Italiane, avente ad oggetto un
buono fruttifero trentennale, appartenente alla serie
Q/P.
La vicenda presenta tratti peculiari: sul
retro dei buoni, infatti, con riferimento al periodo compreso tra il 1° ed il 20° anno, erano presenti
plurimi timbri sovrapposti, relativi ai rendimenti della serie
P/O e della serie
Q/P, ciò che rendeva di fatto impossibile comprendere quale fosse effettivamente applicabile.
L’
Arbitro Bancario Finanziario ha accolto il ricorso ritenendo che il comportamento di
Poste Italiane fosse assolutamente ambiguo e ha quindi optato per l’applicazione delle condizioni, tra tutte quelle previste, più favorevoli alla
risparmiatrice e dunque per quelle riportate dalla tabella prestampata sul retro dei titoli, senza considerare i
timbri sovrapposti.
Con la stessa pronuncia, poi, con riguardo al successivo periodo compreso tra il
21° ed il 30° anno dalla data di
emissione del buono, l’
Arbitro Bancario Finanziario ha confermato un principio ormai ben consolidato: con riguardo ai
buoni sottoscritti posteriormente al D.M. 13.06.1986 (Gava – Goria), il
risparmiatore ha il diritto di incassare quanto risulta dall’applicazione del rendimento stampato originariamente sul retro dei buoni stessi.
La nostra associazione assiste già molti
risparmiatori nelle vertenze aventi ad oggetto il
rimborso dei buoni fruttiferi trentennali della serie Q/P, ma anche della serie
AA e di
altre serie ancora: chi fosse interessato a contattare i nostri esperti per ricevere assistenza, potrà scrivere alla email:
[email protected] indicando nell’oggetto
“BFT”.
Autore: Valentina Greco
Data: 3 giugno 2020